Post by malattiaxAccusereste di aver utilizzato mezzi illeciti uno studente che nel
realizzare una tesi di laurea abbia utilizzato un controllo automatico
di ortografia e grammatica per rimuovere eventuali errori? Sicuramente no.
Cominciamo male: da una domanda interessante entriamo in
un testo che usa tattiche da propaganda canaglia.
Ovvero ha gia' implicato in premessa una risposta come
"ovvia". Cosi' perde il filo anche lei e manca la questione.
Post by malattiax(Magari nei primi anni 80 quando i primi studenti hanno usato Wordstar
con correttore ortografico gli altri erano invidiosi e dicevano “eh ma
se non avesse usato il controllo ortografico magari nella tesi ci
sarebbero errori”)
Dipende dal tipo di esame. Se e' un esame di ortografia,
ovviamente ogni soluzione di correzione automatica va vietata.
Ma scherziamo ?
Post by malattiaxE se uno studente di oggi avesse usato rispettivamente, incorporati nel
1) un dizionario di sinonimi e contrari per trovare il sinonimo
migliore di alcune parole?
2) un algoritmo che ti controlla se ciò che c’è scritto (dallo
studente) è giusto, cercando informazioni in rete?
3) un algoritmo che ti modifica in automatico un periodo già scritto
per renderlo più fluido?
4) un algoritmo che a partire da una breve frase ti costruisce un
periodo più articolato per spiegare meglio quello che c’è scritto nella
frase?
5) un algoritmo che a partire da un titolo ti realizza in toto la tesi?
Molti di voi probabilmente penseranno che non ci sia nulla di male
nell’usare gli strumenti n. 1 e 2, magari avrebbero dubbi per il 3 e
penserebbero che non sia giusto usare lo strumento n. 4 e sicuramente il 5.
E daie'. La questione e' in cosa consiste la prova. Ovvero quale
capacita' dello studente si vuole misurare. Viene da domandarsi
se in certe localita' italiane la cultura e' quella di insegnare
"come fregare" ...
Domanda: se la prova vuole verificare la memorizzazione della
tabella Pitagorica (si insegna ancora ad impararla a memoria ?)
va permesso l'uso della calcolatrice ?
Post by malattiaxPerché? Chi decide e in base a quale criterio decide il confine dove si
perde la paternità dell’opera?
Ed ecco la tattica canaglia: il salto della frasca.
Prima si parlava di esaminare la capacita' e il progresso
di uno studente e poi si salta al diritto d'autore, con un
volo pindarico senza precedenti.
Ovviamente cosi' faccendo si manca completamente la questione
di cui al titolo. Notare che cosi' quasi meta' del messaggio e'
servito solo a "riempirvi la testa" con una divagazione fuori tema.
Come se l'OP volesse stancarvi, distrarvi ...
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Ed ora inizia la parte pertinente rispetto all'oggetto
Post by malattiaxSe faccio un’opera d’arte astratta costituita da un solo cerchio fatto
col compasso, i diritti sono di chi ha costruito il compasso?
Domanda idiota e mal specificata. Di quali "dirtti" parla ?
Precisiamolo: "diritto d'autore" che cosi' evitiamo confusioni.
O intendeva altro ?
E poi, perche' l'opera d'arte deve essere "astratta" ?
Lei continua ad introdurre informazioni inutili, annebbiando
quindi il campo. Perche' ? Quando un argomento e' delicato,
difficile, non e' meglio spurgarlo di qualsiasi elemento
spurio, ed andare DRITTI ALLA QUESTIONE ?
E poi la domanda e' internazionale o italiana ?
E poi c'e' pure ignoranza su cosa e' l'arte.
Ovviamente non e' il cerchio! Specialmente se il cerchio
e' stato ottenuto in modo meccanico. L'arte e' il "contesto"
in cui il cerchio e' stato inserito! Fosse anche una
semplice tela. O un cartone.
Il compasso invece e' uno strumento. Nulla di piu'.
Olretutto non e' neanche uno strumento brevettato (cosa che
potrebbe introdurre qualche aspetto giuridico).
Esattamente come sono meri strumenti di uso e diffusione
comune, martello e scalpello. Con cui si fanno le statue.
Post by malattiaxSe invece l’opera d’arte è una tela vuota (bianca) i diritti
E daie'! Ma di quali "diritti" continua a berciare ?
Il diritto alla espressione ?
Post by malattiaxsono di chi ha costruito la tela?
Ma non dica scemenze! Una tela, come acquistata tal qual, non
e' mai stata un opera d'arte. La tela, invece, confezionata
in qualche modo (ad esempio in un drappo rosso intorno alla
tela) potrebbe diventare un opera d'arte.
A questo punto occorre
Post by malattiaxLa mia opera di artista è materialmente nulla,
Un meccanico aggiusta un motore con una semplice martellata.
Ha diritto al compenso ? Ovviamente si', visto che e' solo
lui a sapere dove dare la martellata nel modo e nel punto
giusto. Quindi e' irrilevante la "quantita' di lavoro
<manuale>" dietro ad un opera d'arte. E in particolare,
nel caso dell'ingegno (come quello dell'artista) come fa
a misurare il tempo in cui la creazione si e' formata nella
mente ? Solo perche' per fare una statua ci vogliono ore
non significa che avra' piu' valore artistico di un
quadro schizzato in dieci minuti. L'arte non si misura
come un attivita' manuale. O vuole stabilire una
tariffa oraria per dare il valore ad un opera d'arte ?
Scemenze!
E continua a mancare il punto della questione.
Lancia sassi tutto intorno, ma senza mai entrare
nella questione. Perche' lo fa ?
Post by malattiaxanche meno del dover cliccare il tasto “genera” in un
software di intelligenza artificiale generativa.
Come appena spiegato: E' IRRILEVANTE i tempo impiegato
"materiale". Lei non ha idea di cosa significa "creare".
Non e' qualcosa che si misura con il cronometro.
ATTENZIONE: se introduco "spazzatura" (mentale) nei dati
richiesti per valutare un questione, cioe' che ottengo
e' "spazzatura".
Post by malattiaxSe l’opera d’arte è una grafica fatta con photoshop,
la Adobe c’entra qualcosa? Magari l’opera è un quadrato
fatto in 10 secondi con dentro un texture creato da photoshop.
E continua, continua, con questa tattica canaglia. Ma secondo
lei ripetere tre volte una scemenza la rende meno scema ?
Ma ora intuisco: questi primi due terzi stupidi del suo
messaggio servono a preselezionare gli interlocutori.
Cosi' rimangono solo gli stupidi con cui lei si misura
meglio. Infatti, i piu' seri, se non si mettono con grande
pazienza, a questo punto hanno gia' chiuso il messaggio.
Post by malattiaxE, lo stesso photoshop, adesso ha l’AI generativa.
"generativa" di cosa ?
Post by malattiaxPerché non ci sarebbe nulla di male ad usare un filtro di
photoshop mentre c’è di male ad usare la funzione di AI
generativa? Cosa cambia?
Ma chi diamine dice che c'e' qualcosa di male ?
E' lei ad introdurre il concetto di "bene" o "male" nel
tema. Perche' ? Cosa diamine c'entra !!!
Nulla fare, con gli stupidi non riesco ad essere paziente.
E peralto si continua a non entrare nel merito implicato
dall'oggetto della discussione. ADESSO BASTA, introduciamolo
questo "diritto d'autore"! Non e' qualcosa di vago, e se ne
vogliamo parlare seriamente andiarmo a citare le legge.
LA LEGGE! E cosa crede, che si danno milioni di euro su
"vaghe affermazioni di pancia" o basandosi su qualche
"morale popolare" ?
C'e' un intero titolo (IX) del Codice Civile dedicato ai
"dirittu sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni
industriali" e in particolare al Capo I abbiamo:
"Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie
e artistiche"
Se vogliamo parlare di diritti in Italia, dobbiamo partire
da questo, altrimenti si dice di tutto e niente o si fa
propaganda canaglia.
Art.2575 - Oggetto del diritto
"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione."
Art. 2576 - Acquisto del diritto
"Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale."
E gia' qui e' lampante che il mero acquisto di una tela
non rientra nel tema. Deve esserci un atto "creativo",
una "espressione intellettuale" (ovvero artistica).
Andare in negozio e tornare con la tela non fa scattare
alcun diritto riconosciuto dalla legge.-E con questo
abbiamo cassato tre quarti del suo polpettone.
Post by malattiaxMolti software risolvono il problema
Quale problema ? Per comunicare occcorre scrive messaggi
compiuti. A meno che non voglia fare propaganda canaglia
alla "fuori dal coro".
Post by malattiaxalla radice: se hai pagato la licenza del software
(o l’abbonamento al sito) quello che generi è tutto
tuo.
Ho capito male, oppure sta affermando che se utilizzo un
martello e scalpello rubati perdo il diritto d'autore
sulla statua che ho creato ?
Post by malattiaxCome se tu usassi un tool da disegno (es. rettangolo)
per i disegni o se tu utilizzassi un suono di un
pianoforte digitale per produrre musica.
Ma che razza di divagazioni fuori tema ? COSA DIAMINE
C'ENTRA IL TIPO DI STRUMENTO CON LA CREAZIONE DI UN
OPERA DI INGEGNO ?
Post by malattiaxIl problema è quando uno spaccia l’opera per sua,
Lei non ha mostrato di sapere descrivere cosa e'
un opera di ingegno e quindi se ne esce con assurdita'.
Post by malattiaxmagari in un concorso o in ambito scolastico/accademico.
"concorso" ? MA CHE DIAMINE C'ENTRANO I CONCORSI CON
LA CREATIVITA' ? Oppure l'ambito scolastico/accademico ?
Lei ha grosse tare nella conoscenza.
Post by malattiaxCome la si rimedia?
A cosa vuole rimediare ?
Post by malattiaxO quantomeno dove si traccia il confine tra quello
che è lecito e non è lecito?
LECITO COSA ?!!!
Se lei non focalizza la questione non fara' altro che
perdere il filo e farlo perdere agli stupidi che non
abbiano visto tra le righe il suo uso di tattiche
spregevoli ad ottenere ragione a priori avendo torto.
Post by malattiaxIn ambito musicale già si usano autotune per la voce
E quindi ?
Post by malattiaxe per gli strumenti correzioni varie in postproduzione
(esempio note perfettamente quantizzate al tick)
e alcune tastiere hanno un arrangiatore automatico.
E quindi ?
Post by malattiaxAdesso l’AI fa una canzone completa.
E di nuovo il balzo pindarico senza alcuna logica.
L'utilizzatore della AI ha "comperato la tela vuota"
(parafrasando la sua idiozia sopra) oppure ha fornito
qualche dato, parametro alla AI ?
Ha una risposta ?
Post by malattiaxCome si risolve il problema della paternità dell’opera?
Forse con quella della maternita' ?
Vediamo di chiarire che prima di tutto, non esiste alcun
diritto naturale alla propria creativita'. PUNTO!
Si tratta di un "privilegio" concesso dalla collettivita'
(tipicamente occidental), volto ad incentivare una maggiore
produzione creativa e di invenzioni.
E quindi qualsiasi ragionamento basato su moralismi o
presunte logiche di giustizia etica NON HANNO ALCUN SENSO!
Cio' che conta e' cio' che la collettivita' ha deciso
come SCRITTO NELLE LEGGI. Nulla di piu'.
Post by malattiaxCioè, dove si
pone il confine tra i due estremi opposti (ad esempio
in una tesi gli estremi sono l’intelligenza artificiale
che scrive tutto e l’uso di un semplice controllo
ortografico), confine che stabilisce cosa è lecito
Allora, qui il "lecito" si riferisce al superamento di
una prova d'esame. Infatti la tesi e' uno degli elementi
necessari per superare l'esame di laurea.
Usare una tesi di totale creazione automatica e'
ovviamente una truffa.
Inoltre, molti non capiscono, o non vogliono capire,
cadendo nel tranello dei commerciali di definire le AI
"intelligenze" quando in realta' si tratta solo di
sistemi SL (self-learning), che cio' che le AI propinano
non e' affatto "creazione" della AI ma estratta da
lavori altrui.
Quindi il rischio piu' grosso in cui incorre l'idiota che si
fa fare tutta la tesi da una "AI" e' quello di una accusa di
plagio. Ed e' in questo senso che si entra nel tema
del diritto d'autore: ovvero quello del FURTO del lavoro
altrui !!! Perche' e' questo che si fa con un certo uso
delle AI in ambito artistico e letterario.
Post by malattiaxe
cosa no per poter avere la paternità dell’opera,
specie in ambito scolastico o accademico?
Per avere il "diritto d'autore" (paternita' ?)
occorre che sia una "opera dell'ingegno" ottenuto
tramite la "CREAZIONE DELL'OPERA", una espressione
del PRORIO lavoro intellettuale (cfr.art.2576).
Possiamo avere una definizione ancora piu' dettagliata dalla
Legge 633/1941, cosidetta "Legge sul Diritto d'Autore":
Art. 1
"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione."
"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore."
Art. 2
"In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi
delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del
capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche
il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti
su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
"Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti
di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od
artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le
riviste e i giornali, sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
E qui una parte che forse entra piu' nel merito:
Art. 4
"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni,
i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
E ribadisco: tutto questo e' un privilegio concesso dalla
collettivita', NON E' UN DIRITTO NATURALE DEGLI AUTORI!!!
In Italia questo diritto (privilegio) e' concesso solo alle
persone fisiche (neanche le societa' lo hanno).
Quindi un contenuto creato interamente da una applicazione AI
non potra' mai essere registrata secondo la legge del
diritto d'autore.
D'altra parte, se l'AI e' stata creata dal suo utilizzatore,
ne viene automaticamente che il diritto della produzione
creattiva e' dell'autore della AI, come gia' da
giurisprudenza altrove (non so in Italia).
Ma se l'AI e' mercenaria, creata da altri ?
Allora applichiamo l'art.4, ovvero c'e' un diritto
d'autore di chi ha "perso" il risultato, ma va
salvaguardato il diritto dell'autore della AI ?
Ovviamente tutto questo discorso su basa sull'ipotesi che
il prodotto della AI contenga un minimo di originalita'
creativa (cosa in realta' piuttosto rara ...), altrimenti
si considera di pubblico dominio. E se e' una canzone
orecchiabile, resterebbe lo stesso di pubblico dominio.
Se dovessi fare un paragone: chi gode del diritto d'autore
nel caso di uno schiavo ? In passato il diritto d'autore
delle creazione di uno schiavo spettava al padrone
dello schiavo. L'aiuta questo ?
Dovremo aspettare l'arrivo di una vera AI che poi si batta
per ottenere il risconoscimento di entita' intelligente
(o altrimenti attaccare l'umanita' come in Terminator o
Battlestar Galactica) prima di parlare di diritto d'autore
per opere create da una AI. Sospetto che attualmente
la produzione totalmente di una AI vada considerata
di pubblico dominio, se non e' ottenuto direttamente
dall'autore della AI, ma da un terzo utilizzatore della AI.
In questo caso. trattandosi che le AI e' un programma
software, vale il contratto d'uso della AI. Ma questo
contratto d'uso non ha nulla a che fare con il diritto
d'autore.
Chiudo osservando che le problematiche relativa a
immagini, testi scritto o financo produzione software
presentano significative differenze e sarebbe meglio
discutere nello specifiche invece di perdersi in
discussioni da "massimi sistemi".
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