Discussione:
scarpe nuove difettose
(troppo vecchio per rispondere)
proges
2007-06-05 20:34:52 UTC
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Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in tela e
pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata scolorita rendendo
le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo. Posso chiedere al rivenditore
di cambiarle?
Grazie
conterosso
2007-06-06 04:59:39 UTC
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Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in tela e
pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata scolorita rendendo
le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo. Posso chiedere al rivenditore
di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.

Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
--
Conte Rosso
SLB-studio legale bianco
2007-06-06 08:48:27 UTC
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Post by conterosso
Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in
tela e pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata
scolorita rendendo le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo. Posso
chiedere al rivenditore di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.
Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
Salve, il venditore no, ma dal produttore può ottenere il cambio per
merce difettosa, salvo che il difetto sia ab origine o sia stato
provocato incidentalmente da Lei.
In questo caso avrebbe una risposta negativa.
Cordialmente

SLB
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Grosseto
recapito: 333 27 39 846
http://xoomer.alice.it/studiolegale-bianco/
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Enrico
2007-06-06 09:11:34 UTC
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Post by SLB-studio legale bianco
Post by conterosso
Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in
tela e pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata
scolorita rendendo le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo. Posso
chiedere al rivenditore di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.
Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
Salve, il venditore no, ma dal produttore può ottenere il cambio per
Mi sta dicendo che il difetto del bene venduto non è coperto dalla
garanzia di legge a cura del venditore ?

Per fortuna non ho bisogno di avvocati e comunque non grosseto :(
Post by SLB-studio legale bianco
merce difettosa, salvo che il difetto sia ab origine o sia stato
provocato incidentalmente da Lei.
In questo caso avrebbe una risposta negativa.
Cordialmente
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Enrico "Tandorra" McMurphy
SLB-studio legale bianco
2007-06-06 13:01:43 UTC
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Post by Enrico
Post by SLB-studio legale bianco
Post by conterosso
Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in
tela e pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata
scolorita rendendo le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo.
Posso chiedere al rivenditore di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.
Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
Salve, il venditore no, ma dal produttore può ottenere il cambio per
Mi sta dicendo che il difetto del bene venduto non è coperto dalla
garanzia di legge a cura del venditore ?
Per fortuna non ho bisogno di avvocati e comunque non grosseto :(
Post by SLB-studio legale bianco
merce difettosa, salvo che il difetto sia ab origine o sia stato
provocato incidentalmente da Lei.
In questo caso avrebbe una risposta negativa.
Cordialmente
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Di certo non le ho risposto per propormi,ci mancherebbe.
Per agire nei confronti del venditore non devono esser passati un tot di
giorni.Successivamente, sempre che il difetto è insito nel prodotto e
non causato, si agisce nei confronti del produttore.
Mi spiace,ma dolente o nolente, ha bisogno di un avvocato, contatti
quello di sua fiducia, dopo che avrà fatto le operazioni preliminari.
Cordialmente

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Enrico
2007-06-06 13:10:23 UTC
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Post by SLB-studio legale bianco
Post by Enrico
Post by SLB-studio legale bianco
Post by conterosso
Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in
tela e pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata
scolorita rendendo le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo.
Posso chiedere al rivenditore di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.
Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
Salve, il venditore no, ma dal produttore può ottenere il cambio per
Mi sta dicendo che il difetto del bene venduto non è coperto dalla
garanzia di legge a cura del venditore ?
Per fortuna non ho bisogno di avvocati e comunque non grosseto :(
Post by SLB-studio legale bianco
merce difettosa, salvo che il difetto sia ab origine o sia stato
provocato incidentalmente da Lei.
In questo caso avrebbe una risposta negativa.
Cordialmente
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Di certo non le ho risposto per propormi,ci mancherebbe.
Per agire nei confronti del venditore non devono esser passati un tot di
giorni.
Infatti, per l'esattezza 730 (731 se uno dei due anno è bisestile).

Ma la legge sulla garanzia fornita dal venditore non c'er nel suo codice
civile ?


Successivamente, sempre che il difetto è insito nel prodotto e
Post by SLB-studio legale bianco
non causato, si agisce nei confronti del produttore.
Mi spiace,ma dolente o nolente, ha bisogno di un avvocato, contatti
quello di sua fiducia, dopo che avrà fatto le operazioni preliminari.
Cordialmente
Certo come no, ho bisogno sicuramene di un avvocato per contestare una
garanzia di legge, io lo chiamo anche se devo cambiare il rotolo di
carta al bagno.
Post by SLB-studio legale bianco
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Enrico "Tandorra" McMurphy
SLB-studio legale bianco
2007-06-06 17:32:44 UTC
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Post by Enrico
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Post by Enrico
Post by SLB-studio legale bianco
Post by conterosso
Post by proges
Salve,
ho acquistato, meno di un mese fa, un paio di scarpe Geox Happy in
tela e pelle. Mi sono accorta che la pelle davanti è diventata
scolorita rendendo le scarpe come vecchie e sfruttate da tempo.
Posso chiedere al rivenditore di cambiarle?
Grazie
Chiedere è sempre possibile ci mancherebbe.
Tra l'altro avresti anche ragione perché non provare ?
Salve, il venditore no, ma dal produttore può ottenere il cambio per
Mi sta dicendo che il difetto del bene venduto non è coperto dalla
garanzia di legge a cura del venditore ?
Per fortuna non ho bisogno di avvocati e comunque non grosseto :(
Post by SLB-studio legale bianco
merce difettosa, salvo che il difetto sia ab origine o sia stato
provocato incidentalmente da Lei.
In questo caso avrebbe una risposta negativa.
Cordialmente
SLB
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Grosseto
recapito: 333 27 39 846
http://xoomer.alice.it/studiolegale-bianco/
http://groups.google.com/group/dirittoitalia
Di certo non le ho risposto per propormi,ci mancherebbe.
Per agire nei confronti del venditore non devono esser passati un tot
di giorni.
Infatti, per l'esattezza 730 (731 se uno dei due anno è bisestile).
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento al
venditore dettagliante....purtroppo non basta leggere qua e là e poi
trarre le conclusioni con un semplice copia ed incolla.
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
Poi per rispondere al suo riferimento poco elegante le vorrei dire:
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
Cordialmente
conterosso
2007-06-06 18:01:15 UTC
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Post by SLB-studio legale bianco
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento al
venditore dettagliante....purtroppo non basta leggere qua e là e poi
trarre le conclusioni con un semplice copia ed incolla.
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
Cordialmente
Dietro tutti i paroloni che hai sparato io vedo solo che hai consigliato
di rivolgersi al produttore invece che al venditore per far valere la
garanzia di legge e tutto ciò basta a qualificare l'intervento.

*PLONK*
--
Conte Rosso
Serena C.
2007-06-06 22:08:50 UTC
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Post by SLB-studio legale bianco
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento
al venditore dettagliante....
Errore nr.1, somarello:
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm

[quote]
Art. 132.
Termini

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene.
[/quote]
Post by SLB-studio legale bianco
purtroppo non basta leggere qua e là e
poi trarre le conclusioni con un semplice copia ed incolla.
Stai parlando di te ?
LOL
Post by SLB-studio legale bianco
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
Ah, beh, semplice raccomandata di diffida e messa in mora che anche un
somarello come te può redarre.
Che poi un "professionista" come te riferisca di no è tutto dire.
Post by SLB-studio legale bianco
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
Errore nr.2, somarello, il Codice del Consumo è il Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm
Quello cui tu ti riferisci è il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.
24, ovvero l'Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie di consumo che ha inserito nel Codice
Civile gli articoli 1519bis -> nonies, successivamente ABROGATI con
l'emanazione del Codice del Consumo:
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm

[quote]
Art. 146.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
[...omissis...]
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
[/quote]
Post by SLB-studio legale bianco
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Errore nr.3, caro somarello; come già detto gli articoli 1519-bis,
1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies e 1519-nonies del codice civile sono stati ABROGATI con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alias Codice del Consumo.
In buona sostanza tutti gli articoli relativi alla tutela del
consumatore, precedentemente inseriti nel C.C., sono stati ABROGATI dal
C.C. ed accorpati nel decreto predetto.
Post by SLB-studio legale bianco
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
E quindi, dopo le corbellerie che hai scritto, se ne dovrebbe dedurre
che il "professionista" sia tu ?
Ma LOLLISSIMO.

Anzi, fammi sapere a quale albo dell'ordine sei iscritto, visto che non
compari nè in quello di Grosseto
(http://www.ordineavvocatigrosseto.com/albo/albo.php), nè in quello di
Napoli (http://www.ordineavvocati.napoli.it/ui/home/wfFrame.aspx), dove
ti "saresti" laureato (?), e tantomeno in un qualsiasi altro
(http://www.consiglionazionaleforense.it/raccoltaalbi/albi.php), neh,
caro AVVOCATO BIANCO Ciro ?!


--

Serena C.
SLB-studio legale bianco
2007-06-07 07:59:56 UTC
Permalink
E' la quinta volta che intervengo su questo argomento e sarà anche l'ultima.
Si potrà trovare 1000 volte scritto venditore dettagliante o produttore
e distinguerli.
Se Lei avesse letto attentamente tutta la cronologia della vicenda
avrebbe evitato di scrivere.
Ho spiegato, più di una volta,anche in conclusione, che entro 2 mesi il
venditore ti cambia la merce dopo di che, per prassi, si rivolge al
produttore.
Le leggi sono fatte, vengono scritte, ma poi nella realtà accade
tutt'altro, inutile che lei venga qui a scrivere e sottolineare cose
chiare, dal momento che io per prima ho riportato la normativa, prima
quella del decreto 24/2002 ( che tra l'altro attua una direttiva
comunitaria) e poi il codice civile, e stop perchè altro non c'è.
Lei ha riportato una normativa dove voleva sottolinearmi la definizione
di venditore e produttore e le loro differenze: al di là che bastava un
vocaboliario, Le faccio tener presente che dove Lei ha letto tale
definizione era nel titolo "SICUREZZA & QUALITA'", in quanto fanno
riferimento a prodotti che devono possedere requisiti di sicurezza e non
credo che le scarpe in questione erano scarpe da lavoro, come prescritte
dalla legge 626.
Ma comunque dato che a Lei risultava tanto simpatica la normativa, di
cui mi ha riportato il link, perchè non l'ha letta bene fino in fondo?

TITOLO II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Art. 114.
Responsabilità del produttore

1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto.

Art. 115.
Prodotto

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

Ancora è confermato il copia ed incolla.
Inoltre lei nel leggere l'art. 132 si è dimentica di leggere l'art.130 a
cui il 132 riportava, glieli riporto entrambi:
Art. 132.
Termini

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene.


Art. 130.
Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.

A lei sembra dalla narrazione dei fatti che il bene presentava un
difetto al momento della consegna??
A me è sembrato no, forse l'interessato potrebbe dire di no,ma per ora
sembra che il difetto sia uscito dopo un bel pò.
Legga bene prima di fare copia ed incolla.
MA confermo che non era questa la normativa da prendere in riferimento
ma solo il codice civile e il decreto 24/2002.
Premesso tutto ciò ribadisco che, in via pratica, la strada è tutt'altra.
Se il venditore si rifiuta di effettuare un cambio,al cliente (
consumatore in questo caso è una parola grossa,mi creda) non resta che
procedere per le vie più opportune citando il venditore ma anche
necessariamente il produttore per 2 motivi:
1) il produttore rappresenta per il cliente, una maggiore garanzia sia
in termini di serietà che patrimoniale
2) Deve necessariamente citarlo per evitare spiacevole conseguenze e
restare con un pugno di mosche tra le mani.
Detto anche tutto ciò, vorrei sottolineare che prima di definire
"somarello" qualcuno in pubblico, ci pensi bene e legga bene al fine di
evitare spiacevoli conseguenze.
Secondo non credo che io e Lei abbiamo mai cenato allo stesso tavolo
tanto da poterLa indurre a darmi del "tu", mi perdoni ma è stata fuori
luogo e ha usato toni poco garbati e usato una confidenza che non poteva
avere nei miei confronti.
Non aggiungo altro,per quanto riguarda il resto.
Post by Serena C.
Post by SLB-studio legale bianco
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento
al venditore dettagliante....
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm
[quote]
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene.
[/quote]
Post by SLB-studio legale bianco
purtroppo non basta leggere qua e là e
poi trarre le conclusioni con un semplice copia ed incolla.
Stai parlando di te ?
LOL
Post by SLB-studio legale bianco
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
Ah, beh, semplice raccomandata di diffida e messa in mora che anche un
somarello come te può redarre.
Che poi un "professionista" come te riferisca di no è tutto dire.
Post by SLB-studio legale bianco
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
Errore nr.2, somarello, il Codice del Consumo è il Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm
Quello cui tu ti riferisci è il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.
24, ovvero l'Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie di consumo che ha inserito nel Codice
Civile gli articoli 1519bis -> nonies, successivamente ABROGATI con
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm
[quote]
Art. 146.
Abrogazioni
[...omissis...]
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
[/quote]
Post by SLB-studio legale bianco
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Errore nr.3, caro somarello; come già detto gli articoli 1519-bis,
1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies e 1519-nonies del codice civile sono stati ABROGATI con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
alias Codice del Consumo.
In buona sostanza tutti gli articoli relativi alla tutela del
consumatore, precedentemente inseriti nel C.C., sono stati ABROGATI dal
C.C. ed accorpati nel decreto predetto.
Post by SLB-studio legale bianco
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
E quindi, dopo le corbellerie che hai scritto, se ne dovrebbe dedurre
che il "professionista" sia tu ?
Ma LOLLISSIMO.
Anzi, fammi sapere a quale albo dell'ordine sei iscritto, visto che non
compari nè in quello di Grosseto
(http://www.ordineavvocatigrosseto.com/albo/albo.php), nè in quello di
Napoli (http://www.ordineavvocati.napoli.it/ui/home/wfFrame.aspx), dove
ti "saresti" laureato (?), e tantomeno in un qualsiasi altro
(http://www.consiglionazionaleforense.it/raccoltaalbi/albi.php), neh,
caro AVVOCATO BIANCO Ciro ?!
--
Serena C.
Stefan Langgartner
2007-06-07 08:30:42 UTC
Permalink
* SLB-studio legale bianco <***@tin.it> il 07.06.07 alle 09:59 ha scritto:

[cut]

1) Impara a quotare.
2) Smetti di scivere idiozie e prova a studiare un po' di piu'.
Serena C.
2007-06-07 22:37:18 UTC
Permalink
Post by Stefan Langgartner
1) Impara a quotare.
Nun je la fa.
Post by Stefan Langgartner
2) Smetti di scivere idiozie e prova a studiare un po' di piu'.
Per studiare bisogna prima che il cervello sia abituato a farlo.
Ti sembra questo il caso ?


--

Serena C.
Brakko
2007-06-07 09:09:35 UTC
Permalink
Post by SLB-studio legale bianco
E' la quinta volta che intervengo su questo argomento e sarà anche l'ultima.
Si potrà trovare 1000 volte scritto venditore dettagliante o produttore
e distinguerli.
Se Lei avesse letto attentamente tutta la cronologia della vicenda
avrebbe evitato di scrivere.
Se lei avesse un minimo di buon senso eviterebbe di fare certe figure
Post by SLB-studio legale bianco
Ho spiegato, più di una volta,anche in conclusione, che entro 2 mesi il
venditore ti cambia la merce dopo di che, per prassi, si rivolge al
produttore.
La prassi e la normativa sono due cose distinte e diverse
Post by SLB-studio legale bianco
Le leggi sono fatte, vengono scritte, ma poi nella realtà accade
tutt'altro, inutile che lei venga qui a scrivere e sottolineare cose
chiare, dal momento che io per prima ho riportato la normativa, prima
quella del decreto 24/2002 ( che tra l'altro attua una direttiva
comunitaria) e poi il codice civile, e stop perchè altro non c'è.
No le leggi sono fatte e scritte per essere rispettate se un soggetto
non le rispetta lo fa consapevole di doversene assumere le
responsabilità nel caso gli vada 'buca'
Poi c'è il codice del consumo D.L.vo 206/05 che se lei fosse un pò
meno spocchioso si andrebbe a leggere per bene e capirebbe che è la
normativa di riferimento per i rapporti tra consumatori/venditori/
produttori, e non scriverebbe qui facendo figure del genere
Post by SLB-studio legale bianco
Lei ha riportato una normativa dove voleva sottolinearmi la definizione
di venditore e produttore e le loro differenze: al di là che bastava un
vocaboliario, Le faccio tener presente che dove Lei ha letto tale
definizione era nel titolo "SICUREZZA & QUALITA'", in quanto fanno
riferimento a prodotti che devono possedere requisiti di sicurezza e non
credo che le scarpe in questione erano scarpe da lavoro, come prescritte
dalla legge 626.
Qui l'ignoranza assume livelli astrali, ogni prodotto prodotto per
poter essere venduto deve possedere dei requisiti 'minimi' di
sicurezza e non solo l'abbigliamento anti-infortunistico. Inoltre la
definizione di venditore è presente anche nel titolo delle garanzie se
si imparasse a leggere prima di scrivere...
Post by SLB-studio legale bianco
Ma comunque dato che a Lei risultava tanto simpatica la normativa, di
cui mi ha riportato il link, perchè non l'ha letta bene fino in fondo?
Domanda che potrebbe esserle girata tranquillamente

CUT
Post by SLB-studio legale bianco
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.
Se lei avesse letto sino in fondo la legge si sarebbe accorto che nei
primi sei mesi si considera che il difetto di conformità fosse già
presente al momento dell'acquisto.
Se poi si vuol discutere del periodo successivo ai primi sei mesi sino
al termine dei 24 (26 considerando i 2 mesi di tempo per richiedere la
garanzia) si può fare in modo pacato e civile, tenendo in
considerazione che per tale normativa i difetti di conformita sono
quei difetti che rendono il prodotto non conforme al contartto di
vendita e che in allegato al D.L.vo 206/05 vi sono anche degli esempi
di difetti che rendono il bene non conforme, tra i quali vi è anche
una differente durata nel tempo tra prodotti tra loro assimilabili per
tipologia e caratteristiche.
Post by SLB-studio legale bianco
A lei sembra dalla narrazione dei fatti che il bene presentava un
difetto al momento della consegna??
A me è sembrato no, forse l'interessato potrebbe dire di no,ma per ora
sembra che il difetto sia uscito dopo un bel pò.
Legga bene prima di fare copia ed incolla.
A me pare proprio di si, considerando che il difetto si è presentato
dopo un mese quindi rientra persino nel periodo dei sei mesi nel quale
l'acquirente non deve dimostrare nulla ma al limite è il venditore che
se non vuole riconoscere la garanzia legale deve dimostrare che il
difetto non è un difetto di conformità.
Post by SLB-studio legale bianco
MA confermo che non era questa la normativa da prendere in riferimento
ma solo il codice civile e il decreto 24/2002.
Confermo che la sua ignoranza raggiunge livelli record parola dopo
parola le è stato postato più volte e da più persone il D.Lvo 206/05
che racchiude in se il codice del consumo se non riesce a capire
questo la cosa è preoccupante.
Post by SLB-studio legale bianco
Premesso tutto ciò ribadisco che, in via pratica, la strada è tutt'altra.
Se il venditore si rifiuta di effettuare un cambio,al cliente (
consumatore in questo caso è una parola grossa,mi creda)
e perchè consumatore sarebbe una parola grossa? Non ha forse comprato
e pagato con soldi buoni un paio di scarpe?
sarà comunque il consumatore a scegliere quale via percorrere essendo
di fatto praticabili entrambe

CUT
Post by SLB-studio legale bianco
Secondo non credo che io e Lei abbiamo mai cenato allo stesso tavolo
tanto da poterLa indurre a darmi del "tu", mi perdoni ma è stata fuori
luogo e ha usato toni poco garbati e usato una confidenza che non poteva
avere nei miei confronti.
Normalmente in internet e quindi anche su usenet si usa dare del "tu"
e non del "lei". Personalmente ho preferito darle del lei ma non come
segno di rispetto nei suoi confronti.

Saluti, Fabio
Gian
2007-06-07 13:29:10 UTC
Permalink
Post by SLB-studio legale bianco
E' la quinta volta che intervengo su questo argomento e sarà anche l'ultima.
Temo che, visti e letti gli sproloqui che sei stato in grado scrivere, lo si
speri in molti. :-)
Post by SLB-studio legale bianco
Ho spiegato, più di una volta,anche in conclusione, che entro 2 mesi il
venditore ti cambia la merce dopo di che, per prassi, si rivolge al
produttore.
Gli articoli di legge dicono diversamente, o è forse stato varato un nuovo
decreto *SLB* che ha abrogato il 206/05 ?
Post by SLB-studio legale bianco
Le leggi sono fatte, vengono scritte, ma poi nella realtà accade
tutt'altro, inutile che lei venga qui a scrivere e sottolineare cose
chiare
Chiare per tutti men che per te, nevvero ?
Post by SLB-studio legale bianco
dal momento che io per prima ho riportato la normativa, prima quella del
decreto 24/2002
Ripeto, come già detto in un altro mio reply:
*abrogato* con il varo del 206/05.
Questo mi induce a dubitare del fatto che tu non abbia mai letto nè l'uno e
tantomeno l'altro.
Post by SLB-studio legale bianco
e poi il codice civile
Come Serena ha già fatto presente, ma sembra che tu abbia bisogno di una
rinfrescatina giuridica, gli articoli del codice civile cui ti riferisci
sono stati abrogati due anni fa.
Post by SLB-studio legale bianco
Lei ha riportato una normativa dove voleva sottolinearmi la definizione di
venditore e produttore e le loro differenze: al di là che bastava un
vocaboliario
Eh no !
Tali figure sono ben definite nell'art.69 del D.Lgs. 206/05 proprio a scanso
di equivocatori del tuo stampo:
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i
quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce
o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un
diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno
o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno
non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto
del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua
attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o
di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato
ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove
la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte
di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Post by SLB-studio legale bianco
Le faccio tener presente che dove Lei ha letto tale definizione era nel
titolo "SICUREZZA & QUALITA'"
Al titolo III:
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche'
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di
un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente
ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Post by SLB-studio legale bianco
in quanto fanno riferimento a prodotti che devono possedere requisiti di
sicurezza
Baggianata, e quoto:
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
*Imparalo bene a memoria.*
Post by SLB-studio legale bianco
e non credo che le scarpe in questione erano scarpe da lavoro, come
prescritte dalla legge 626.
Nulla attiene con l'argomento de quo.
Andiamo avanti.
Post by SLB-studio legale bianco
TITOLO II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Sarà il caso che qualcuno ti spieghi che cosa significhi la locuzione:
"Responsabilità PER DANNO" ?
Spero di no.
Post by SLB-studio legale bianco
A lei sembra dalla narrazione dei fatti che il bene presentava un difetto
al momento della consegna??
Certamente. Il difetto è identificabile nella mancata tenuta del colore
originale dell'oggetto, difetto comparso senza alcun intervento da parte del
consumatore.
Post by SLB-studio legale bianco
A me è sembrato no
Nulla attiene.
Post by SLB-studio legale bianco
forse l'interessato potrebbe dire di no,ma per ora sembra che il difetto
sia uscito dopo un bel pò.
Definisci *un bel po'*.
Meno di un mese, per qualsiasi GdP, è un lasso di tempo molto ma molto
breve.
Post by SLB-studio legale bianco
Legga bene prima di fare copia ed incolla.
Da che pulpito.
Post by SLB-studio legale bianco
MA confermo che non era questa la normativa da prendere in riferimento ma
solo il codice civile e il decreto 24/2002.
Repetita iuvant: il D.Lgs. 24/2002 è stato abrogato tecnicamente con
l'entrata in vigore del D.Lgs. 206/05.
Post by SLB-studio legale bianco
Premesso tutto ciò
E cioè una valanga di inezie...
Post by SLB-studio legale bianco
Se il venditore si rifiuta di effettuare un cambio,al cliente (
consumatore in questo caso è una parola grossa,mi creda)
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
Post by SLB-studio legale bianco
1) il produttore rappresenta per il cliente, una maggiore garanzia sia in
termini di serietà che patrimoniale
No.
Post by SLB-studio legale bianco
2) Deve necessariamente citarlo per evitare spiacevole conseguenze e
restare con un pugno di mosche tra le mani.
Ma quando mai ?!
Post by SLB-studio legale bianco
Detto anche tutto ciò, vorrei sottolineare che prima di definire
"somarello" qualcuno in pubblico
Stante quello che hai scritto il lemma somarello, usato da Serena C., a me è
parso addirittura riduttivo, pensa te.
Post by SLB-studio legale bianco
ci pensi bene e legga bene al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
Ci sarebbe la scriminante della tua ignoranza manifesta ab imis.
E temo che la S.C., nel tuo caso, non troverebbe il lemma somarello una
manifesta diffamazione ma una mera presa d'atto.
Post by SLB-studio legale bianco
Secondo non credo che io e Lei abbiamo mai cenato allo stesso tavolo tanto
da poterLa indurre a darmi del "tu"
In molti l'hanno già riferito e non mi esimo certo io dal compito: su Usenet
si usa la seconda persona singolare quando ci si rivolge al prossimo.
Post by SLB-studio legale bianco
Non aggiungo altro,per quanto riguarda il resto.
Ho paura che tu abbia già *scritto* bastantemente, e faccio mero esercizio
di eufemismo a dare ai tuoi vaneggiamenti il termine di *scritto*.


Gian
Serena C.
2007-06-07 22:36:52 UTC
Permalink
Post by SLB-studio legale bianco
E' la quinta volta che intervengo su questo argomento e sarà anche l'ultima.
Visto quello che sei riuscito a dimostrare, somarello, ci sono solo due
parole che ti possa rispondere: Deo Gratias.
Post by SLB-studio legale bianco
Ho spiegato
L'unica cosa che sei riuscito a spiegare, somarello, è che ignori
completamente di che cosa si stia disquisendo, in primis delle leggi
attualmente in vigore.
Post by SLB-studio legale bianco
più di una volta,anche in conclusione, che entro 2 mesi il
venditore ti cambia la merce dopo di che, per prassi, si rivolge al
produttore.
LOL
Dove, a Grosseto ? Non mi risulta. Faresti un esempio di un negozio, di
Grosseto, che dopo due mesi si rivolge al produttore quando gli viene
consegnato un bene in garanzia per la sostituzione/riparazione ?
Non è difficile, puoi farcela.
Post by SLB-studio legale bianco
Le leggi sono fatte, vengono scritte, ma poi nella realtà accade
tutt'altro
Ovvero ?
Io che porto un oggetto in garanzia al venditore per la
riparazione/sostituzione, che è obbligato PER LEGGE a
ripararla/sostituirla senza produrre sillaba, almeno entro i primi sei
mesi dall'acquisto, dovrei invece rivolgermi al produttore che NON E'
ASSOLUTAMENTE obbligato a darmi neanche un giorno di garanzia ?
ROTFL
Post by SLB-studio legale bianco
inutile che lei venga qui a scrivere e sottolineare cose
chiare
Chiare per me e per molti altri, mi pare, ma per te sono swahili.
Post by SLB-studio legale bianco
, dal momento che io per prima ho riportato la normativa, prima
quella del decreto 24/2002
A B R O G A T O
Se vuoi ti faccio un disegnino.
Post by SLB-studio legale bianco
poi il codice civile
Gli articoli che ho già menzionato nel mio precedente post, 1519 bis e
segg. sono stati A B R O G A T I.
Se poi hai in mente qualche altro articolo menzionalo pure.
Post by SLB-studio legale bianco
e stop perchè altro non c'è.
ROTFL
D'accordo l'ignoranza, ma tu, caro somarello, ne approfitti.
Ti riposto il link:http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm ,
chissa mai tu ti decida ad usare prima il mouse e poi gli occhi.
Per il cervello, beh, fai un po' tu in relazione alle possibilità.
Post by SLB-studio legale bianco
Lei ha riportato una normativa dove voleva sottolinearmi la definizione
di venditore e produttore e le loro differenze: al di là che bastava un
vocaboliario
Non sono le stesse definizioni che da il vocabolario, somarello, prova a
leggerle.
Sono definizioni che vanno ad attingere dal bacino giuridico, a te del
tutto oscuro.
Post by SLB-studio legale bianco
Le faccio tener presente che dove Lei ha letto tale
[cut]

Ti ho già abbondantemente coperto di guano, non farmi infierire.
Post by SLB-studio legale bianco
Detto anche tutto ciò, vorrei sottolineare che prima di definire
"somarello" qualcuno in pubblico, ci pensi bene e legga bene al fine di
evitare spiacevoli conseguenze.
E' forse una minaccia ? Dovrei intimorirmi ? Ringrazia il cielo che ti
abbia chiamato solo somarello perché chi, come te, si presenta su un
newsgroup spacciandosi per avvocato, seppur azzeccagarbugli, e titolare
di uno studio e non fa che dimostrare invece quanto sia ignorante non
ottiene altro risultato che non sia infangare tutta la categoria.
Se vuoi posso usare altri epiteti, più truculenti, l'importante è che tu
prometta poi di citarmi in giudizio cosicché io mi possa poi sbellicare
dalle risa.
D'accordo somarello ?
Post by SLB-studio legale bianco
Secondo non credo che io e Lei abbiamo mai cenato allo stesso tavolo
Vero, dato che non è mia abitudine nutrirmi in mangiatoie.
Post by SLB-studio legale bianco
tanto da poterLa indurre a darmi del "tu"
Sui newsgroup è consuetudine.
Se non ti sta bene fai sempre in tempo a killarmi o a fare un bel
"unsubscribe" al newsgroup.
Non piangerà nessuno, tranquillo.
Post by SLB-studio legale bianco
mi perdoni ma è stata fuori
luogo e ha usato toni poco garbati
Se continui a far finta di non sapere quali siano le leggi in vigore,
nonostante ti sia stato dimostrato da più parti, non aspettarti toni
migliori.
Post by SLB-studio legale bianco
e usato una confidenza che non poteva
avere nei miei confronti.
Quindi ? Lo dici alla mamma o pensi di procedere in altro modo ?
Post by SLB-studio legale bianco
Non aggiungo altro,per quanto riguarda il resto.
Meglio così. Di cavolate in questo thread ne hai già dette abbastanza.

Last, but not least, QUOTA !


--

Serena C.
FabMind
2007-06-07 13:58:58 UTC
Permalink
[...] dove
ti "saresti" laureato (?)
azzardo un'ipotesi: politecnico di lugano?
--
FabMind
FabMind
2007-06-06 18:04:33 UTC
Permalink
SLB-studio legale bianco ha scritto:
[...]
Post by SLB-studio legale bianco
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
sei simpatico come un calcio alle palle.
--
FabMind
conterosso
2007-06-06 18:04:39 UTC
Permalink
Post by FabMind
[...]
Post by SLB-studio legale bianco
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
sei simpatico come un calcio alle palle.
Fosse solo quello sarebbe il meno ... leggi bene cosa consiglia.
--
Conte Rosso
Brakko
2007-06-06 18:08:40 UTC
Permalink
On 6 Giu, 19:32, SLB-studio legale bianco <***@tin.it> wrote:
CUT
Post by SLB-studio legale bianco
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento al
venditore dettagliante....purtroppo non basta leggere qua e là e poi
trarre le conclusioni con un semplice copia ed incolla.
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
Cordialmente
A dire la verità il codice del consumo prevede proprio la garanzia
legale per difetti di conformità per acquisti al dettaglio da parte di
privati cittadini.

Art. 130.
Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna
del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare
il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire
si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto.

e visto che all'inizio del titolo III° capo 1 è specificato cosa si
intende per venditore

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita
e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

mi pare che il venditore sia responsabile del bene venduto.

per rispondere direi che non basta dirsi avvocati per conoscere le
leggi... visto che oltretutto non è neanche un Decreto Legge ma un
Decreto Legislativo più precisamente il 206/05 e che non sappia questo
non è molto comprensibile essendo lei un professionista.

Saluti Fabio
Gian
2007-06-07 12:47:55 UTC
Permalink
Post by SLB-studio legale bianco
Egregio signore, i due anni di cui lei parla non sono in riferimento al
venditore dettagliante
Ed invece, esimio pseudocollega, è proprio così, e non mi dilungo sugli
esatti riferimenti normativi già peraltro postati reiteratamente da altri
frequentatori dell'ennegì.
Post by SLB-studio legale bianco
....purtroppo non basta leggere qua e là e poi trarre le conclusioni con un
semplice copia ed incolla.
Che è quello che parrebbe stia facendo tu.
Post by SLB-studio legale bianco
Il signore provi ad andare dal venditore e vediamo se le cambia...
Io dico no.
Chiunque può appellarsi alla legge per far valere le proprie ragioni, come
farebbe (rectius: dovrebbe fare) il proges originatore del thread.
Altresì chiunque può opporsi alla medesima legge se ne ha gli strumenti.
In questo caso il venditore di strumenti atti ad opporsi non sembrerebbe
possederne.
Vuoi trarre le tue conclusioni ?
Post by SLB-studio legale bianco
1) quella che Lei chiama legge sulla garanzia è un decreto legge, più
precisamente 24/2002
Che è stato abrogato, tecnicamente, con il varo del D.Lgs. 206/2005.
Ergo, a parte l'ignoranza manifestata nel merito, nulla attiene.
Post by SLB-studio legale bianco
2) non si trova come legge nel codice civile ma in articoli di codice civile
Non più, da due anni.
Valutare la frequenza di un corso di aggiornamento e l'abbonamento a, in
sequenza, G.U. e riviste giuridiche degne di tal titolo non ti farebbe male.
Post by SLB-studio legale bianco
Ma questo è ovvio che Lei non sappia non essendo un professionista, è
comprensibile
Mappercarità.
A fronte di quanto hai scritto, di molti *poco onorevoli* titoli sei in
grado di fregiarti ma quello di "prefessionista", a meno che tu non sia un
professionista della baggianata, temo non ti si addica, tantomeno quello di
professionista in ambito giuridico.

Segui un consiglio: prima di postare con nome e cognome assicurati di non
cadere in voragini *carenziali* come quelle in cui hai dimostrato di poter
precipitare.
BTW, sarei anch'io, così come Serena C., proprio curioso di conoscere
all'albo di quale città tu sia iscritto; in caso di mancata risposta a
questo mero quesito temo che un esposto al CNF ti sia dovuto senza ulteriore
avviso da parte del sottoscritto.


Gian
Serena C.
2007-06-07 22:38:25 UTC
Permalink
Gian ha scritto:

[cut]
Post by Gian
BTW, sarei anch'io, così come Serena C., proprio curioso di conoscere
all'albo di quale città tu sia iscritto
Credo che aspetteremo entrambi un bel po'.
Post by Gian
in caso di mancata risposta a
questo mero quesito temo che un esposto al CNF ti sia dovuto senza
ulteriore avviso da parte del sottoscritto.
Io l'ho già fatto, ma non dirlo a nessuno. ;-)

--

Serena C.
Gian
2007-06-08 14:17:49 UTC
Permalink
Post by Serena C.
Credo che aspetteremo entrambi un bel po'.
La cosa non mi preoccupa. ;)
Post by Serena C.
Io l'ho già fatto, ma non dirlo a nessuno. ;-)
Azz...allora credo che arriverò secondo.
Meglio di niente. ;)

proges
2007-06-06 16:52:29 UTC
Permalink
Ho capito, intanto mi rivolgo al produttore delle scarpe e semmai mi diranno
loro la prassi da seguire.
Grazie
SLB-studio legale bianco
2007-06-06 17:33:54 UTC
Permalink
Post by proges
Ho capito, intanto mi rivolgo al produttore delle scarpe e semmai mi diranno
loro la prassi da seguire.
Grazie
No Lei provi sempre prima dal negoziante, perchè può trovare una persona
che per non perdere il cliente, se si rende conto che era il prodotto
difettoso vedrà che Le verrà incontro.
Altrimenti proceda in altro senso.
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