Post by SLB-studio legale biancoE' la quinta volta che intervengo su questo argomento e sarà anche l'ultima.
Temo che, visti e letti gli sproloqui che sei stato in grado scrivere, lo si
speri in molti. :-)
Post by SLB-studio legale biancoHo spiegato, più di una volta,anche in conclusione, che entro 2 mesi il
venditore ti cambia la merce dopo di che, per prassi, si rivolge al
produttore.
Gli articoli di legge dicono diversamente, o è forse stato varato un nuovo
decreto *SLB* che ha abrogato il 206/05 ?
Post by SLB-studio legale biancoLe leggi sono fatte, vengono scritte, ma poi nella realtà accade
tutt'altro, inutile che lei venga qui a scrivere e sottolineare cose
chiare
Chiare per tutti men che per te, nevvero ?
Post by SLB-studio legale biancodal momento che io per prima ho riportato la normativa, prima quella del
decreto 24/2002
Ripeto, come già detto in un altro mio reply:
*abrogato* con il varo del 206/05.
Questo mi induce a dubitare del fatto che tu non abbia mai letto nè l'uno e
tantomeno l'altro.
Come Serena ha già fatto presente, ma sembra che tu abbia bisogno di una
rinfrescatina giuridica, gli articoli del codice civile cui ti riferisci
sono stati abrogati due anni fa.
Post by SLB-studio legale biancoLei ha riportato una normativa dove voleva sottolinearmi la definizione di
venditore e produttore e le loro differenze: al di là che bastava un
vocaboliario
Eh no !
Tali figure sono ben definite nell'art.69 del D.Lgs. 206/05 proprio a scanso
di equivocatori del tuo stampo:
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i
quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce
o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un
diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno
o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno
non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto
del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua
attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o
di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato
ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove
la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte
di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Post by SLB-studio legale biancoLe faccio tener presente che dove Lei ha letto tale definizione era nel
titolo "SICUREZZA & QUALITA'"
Al titolo III:
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche'
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati
alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di
un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente
ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Post by SLB-studio legale biancoin quanto fanno riferimento a prodotti che devono possedere requisiti di
sicurezza
Baggianata, e quoto:
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
*Imparalo bene a memoria.*
Post by SLB-studio legale biancoe non credo che le scarpe in questione erano scarpe da lavoro, come
prescritte dalla legge 626.
Nulla attiene con l'argomento de quo.
Andiamo avanti.
Post by SLB-studio legale biancoTITOLO II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Sarà il caso che qualcuno ti spieghi che cosa significhi la locuzione:
"Responsabilità PER DANNO" ?
Spero di no.
Post by SLB-studio legale biancoA lei sembra dalla narrazione dei fatti che il bene presentava un difetto
al momento della consegna??
Certamente. Il difetto è identificabile nella mancata tenuta del colore
originale dell'oggetto, difetto comparso senza alcun intervento da parte del
consumatore.
Nulla attiene.
Post by SLB-studio legale biancoforse l'interessato potrebbe dire di no,ma per ora sembra che il difetto
sia uscito dopo un bel pò.
Definisci *un bel po'*.
Meno di un mese, per qualsiasi GdP, è un lasso di tempo molto ma molto
breve.
Post by SLB-studio legale biancoLegga bene prima di fare copia ed incolla.
Da che pulpito.
Post by SLB-studio legale biancoMA confermo che non era questa la normativa da prendere in riferimento ma
solo il codice civile e il decreto 24/2002.
Repetita iuvant: il D.Lgs. 24/2002 è stato abrogato tecnicamente con
l'entrata in vigore del D.Lgs. 206/05.
E cioè una valanga di inezie...
Post by SLB-studio legale biancoSe il venditore si rifiuta di effettuare un cambio,al cliente (
consumatore in questo caso è una parola grossa,mi creda)
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
Post by SLB-studio legale bianco1) il produttore rappresenta per il cliente, una maggiore garanzia sia in
termini di serietà che patrimoniale
No.
Post by SLB-studio legale bianco2) Deve necessariamente citarlo per evitare spiacevole conseguenze e
restare con un pugno di mosche tra le mani.
Ma quando mai ?!
Post by SLB-studio legale biancoDetto anche tutto ciò, vorrei sottolineare che prima di definire
"somarello" qualcuno in pubblico
Stante quello che hai scritto il lemma somarello, usato da Serena C., a me è
parso addirittura riduttivo, pensa te.
Post by SLB-studio legale biancoci pensi bene e legga bene al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
Ci sarebbe la scriminante della tua ignoranza manifesta ab imis.
E temo che la S.C., nel tuo caso, non troverebbe il lemma somarello una
manifesta diffamazione ma una mera presa d'atto.
Post by SLB-studio legale biancoSecondo non credo che io e Lei abbiamo mai cenato allo stesso tavolo tanto
da poterLa indurre a darmi del "tu"
In molti l'hanno già riferito e non mi esimo certo io dal compito: su Usenet
si usa la seconda persona singolare quando ci si rivolge al prossimo.
Post by SLB-studio legale biancoNon aggiungo altro,per quanto riguarda il resto.
Ho paura che tu abbia già *scritto* bastantemente, e faccio mero esercizio
di eufemismo a dare ai tuoi vaneggiamenti il termine di *scritto*.
Gian